Secondo quanto previsto dall’accordo di rinnovo del CCNL industria metalmeccanica, stipulato il 26 novembre 2016 da Federmeccanica, Assistal, nonché FIOM CGIL, FIM CISL e UILM, da ottobre 2017 tutti i lavoratori in forza alle aziende che applicano il predetto contratto collettivo devono essere iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore denominato MètaSalute, fatta salva, per ciascun dipendente, la facoltà di rinuncia scritta.
In particolare, ricordiamo che il Fondo in argomento è stato costituito con la finalità di offrire prestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio sanitario nazionale, a favore dei lavoratori dell’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti e per i lavoratori del comparto orafo e argentiero.
Ad esempio, il piano sanitario del Fondo opera in caso di malattia o infortunio e copre le prestazioni ospedaliere a seguito di intervento chirurgico, come le spese relative al ricovero, agli esami, agli onorari, alle rette di degenza, al monitoraggio domiciliare, al vitto e al pernottamento.
Sempre a titolo esemplificativo, l’iscrizione permette ai lavoratori di ottenere prestazioni extra-ospedaliere di alta specializzazione (angiografia, chemioterapia, ecografia, doppler, etc.), rimborso di ticket sanitari per accertamenti diagnostici, spese per le cure fisioterapiche riabilitative, spese per visite odontoiatriche, per i trattamenti di igiene orale, per le cure conservative e le protesi dentarie, e così via.
Ciò premesso, il predetto accordo collettivo (art. 16) stabilisce che hanno diritto all’iscrizione al Fondo i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato(compresi quelli a part-time), con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione.
In quest’ultimo caso l’iscrizione a MètaSalute è automaticamente prolungata in caso di proroga del contratto.
L’adesione, poi, riguarda anche i lavoratori in aspettativa per malattia e i dipendenti interessati dalla CIG in tutte le sue tipologie, nonché quelli cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo che beneficiano della NASpI, per un periodo massimo di 12 mesi.
Inoltre, va ricordato che l’iscrizione al Fondo è consentita dallo scorso 1° ottobre anche ai componenti del nucleo familiare (coniuge e figli) e ai conviventi di fatto ex L. 76/2016, in entrambi i casi fiscalmente a carico.
Invece, per i familiari e i conviventi di fatto non fiscalmente a carico, la possibilità di aderire scatterà dal 1° gennaio 2018 secondo i termini e le modalità che saranno rese note dallo stesso MètaSalute.
Nel caso di aziende con forme di sanità integrativa derivanti da accordi collettivi e ad adesione volontaria, dovrà essere garantita l’adesione a MètaSalute per i lavoratori privi di copertura sanitaria.
Sotto il profilo economico, per ciascun lavoratore iscritto è prevista, a decorrere dal 1° ottobre 2017, una contribuzione pari a 156 euro annui, suddivisi in 12 quote mensili da 13 euro ciascuna, a totale carico dell’azienda.
Gli importi in questione sono pagabili tramite MAV (generato on line sull’area riservata del sito www.fondometasalute.it) e comprendono le coperture per i familiari fiscalmente a carico, ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi della L. 76/2016 con analoghe condizioni reddittuali.
Operativamente, l’iscrizione va effettuata on line direttamente dalle aziende o tramite loro intermediari, trasmettendo al Fondo le anagrafiche dei lavoratori che devono essere iscritti o l’ultimo UNIEMENS inviato all’INPS.
Sul punto, si precisa che le stesse aziende dovranno eliminare dalle predette anagrafiche i nominativi dei lavoratori che hanno deciso di non aderire a MètaSalute e, in seguito, di aggiornarle su base mensile eliminando eventuali dipendenti cessati o inserendo quelli assunti.
Infine, si ricorda che il mancato versamento – totale o parziale – della contribuzione comporterà la sospensione delle prestazioni sanitarie per tutti i dipendenti dell’azienda e per i corrispondenti nuclei familiari.
In seguito, l’erogazione delle prestazioni potrà essere riattivata solo previa verifica, da parte del Fondo, circa la completezza del versamento della contribuzione. In ogni caso, laddove si verifichi un ritardo nel pagamento dei contributi, MètaSalute valuterà l’applicazione di un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 2 punti.