Dal 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del c.d. “Decreto dignità”) i contratti a tempo determinato possono essere stipulati liberamente fino a 12 mesi ma al superamento di tale periodo potranno essere stipulati o prorogati solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, oppure esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei dell’attività lavorativa ordinaria, significativi e non programmabili.
In tale caso, la causale dovrà essere indicata in modo dettagliato nel contratto di assunzione o nella lettera di proroga.
La durata massima dei contratti a tempo determinato passa da 36 mesi a 24 mesi complessivi ed il contratto potrà essere prorogato, comunque, per non più di quattro volte all’interno dei 24 mesi complessivi.
La violazione delle disposizioni di cui sopra, determinerà la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato sin dalla sua origine.
Si precisa che anche i contratti di somministrazione stipulati con le agenzie per il lavoro dovranno applicare le modifiche apportate al decreto ed avranno le medesime limitazioni dei contratti a termine.
Infine, dal punto di vista economico, il decreto ha previsto per il contratto a tempo determinato che la contribuzione sia maggiorata del 1,40%, aumentata ulteriormente dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo e/o proroga.