L’INPS, con la circ. 117/2019, ha ricordato che l’art. 14 co. 3 del DL 28.1.2019
n. 4, convertito, con modifiche, dalla L. 28.3.2019 n. 26, prevede che la pensione “Quota 100” non sia cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.
Fanno eccezione i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
Ai fini del conseguimento della pensione anticipata, definita pensione “Quota 100”, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente e, pertanto, è prevista l’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente.
REDDITI DA LAVORO AUTONOMO
Ai fini del conseguimento della pensione anticipata, definita pensione “Quota 100”, non è invece richiesta la cessazione dell’attività di lavoro autonomo (ad esempio, cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi, dall’iscrizione camerale, dagli albi professionali, chiusura della partita IVA, ecc.), stante la previsione normativa dell’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e non anche dell’incompatibilità della stessa con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Pertanto, in caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo, fermo restando l’obbligo del versamento della contribuzione obbligatoria presso la relativa gestione, i redditi eventualmente percepiti a seguito dello svolgimento della predetta attività rilevano, ai fini della incumulabilità della pensione “Quota 100”, secondo i criteri e nei limiti di seguito indicati.
Redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale |
I redditi da lavoro autonomo e d’impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Istituto per costituire la propria posizione previdenziale. Ad esempio, rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione:
Con particolare riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri rileva il reddito fondiario agrario, al netto dei contributi previdenziali dovuti sulla base del reddito medio convenzionale determinato, per ciascuna fascia di reddito agrario, con decreto annuale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai fini del calcolo e della misura delle pensioni. |
Redditi derivanti da attività lavorativa autonoma occasionale |
La pensione è cumulabile con i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui, sono cumulabili con la pensione anticipata “Quota 100”. Il superamento del precitato limite determina l’incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro e, per la verifica del superamento di detto limite di importo rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. |
Redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione |
L’INPS ha fornito un elenco tassativo dei redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione:
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segue |
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SOSPENSIONE E/O RECUPERO DEL PAGAMENTO
Ai fini dell’accertamento dell’incumulabilità della pensione “Quota 100” con i redditi da lavoro, i titolari di pensione devono presentare all’INPS un’apposita dichiarazione (mod. “Quota 100”), anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la pensione “Quota 100”.
A seguito di tale segnalazione, l’Istituto provvederà alla sospensione del trattamento pensionistico e al recupero ai sensi dell’art. 2033 c.c. delle mensilità corrisposte con riferimento all’anno in cui sia percepito il reddito.
Per l’accertamento di eventuali situazioni di incumulabilità di redditi da lavoro per periodi corrispondenti a frazioni d’anno i soggetti che hanno percepito la pensione “Quota 100” solo per una parte dell’anno, nel caso in cui abbiano conseguito redditi da lavoro saranno tenuti a presentare una dichiarazione reddituale tramite apposito modello (mod. “Quota 100”), con indicazione mensilizzata del reddito percepito, a consuntivo di anno, e dei periodi di svolgimento dell’attività cui si riferisce il reddito.
Tale modello consentirà, inoltre, l’indicazione della ricorrenza delle casistiche derogatorie, che, pur essendo dal punto di vista tributario assimilabili a reddito da lavoro, non rilevano ai fini della incumulabilità, in modo da consentire la puntuale individuazione delle fattispecie per cui la sospensione non opera.
La pubblicazione del modello sul sito dell’Istituto, sezione modulistica, sarà comunicata con apposito messaggio.
PERIODI DI LAVORO SVOLTO ALL’ESTERO
Il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata può essere perfezionato anche con la contribuzione estera non coincidente maturata in Paesi a cui si applicano i regolamenti dell’Unione europea di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, la totalizzazione è possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione previsto dalla normativa dell’Unione europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni.
La contribuzione estera deve essere considerata anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera, ma non anche nel caso in cui abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale. Per il conseguimento del trattamento pensionistico è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa all’estero.
Decorrenza pensione “Quota 100” per gli iscritti alle Gestioni private
Per gli iscritti alle Gestioni private che, nella domanda di pensione anticipata, abbiano espresso la volontà di differire la decorrenza del trattamento pensionistico ad una data certa posteriore a quella della prima decorrenza utile, al ricorrere dei prescritti requisiti e delle previste condizioni, si deve tener conto della volontà espressa dallo stesso richiedente.
In tali casi, il reddito da lavoro percepito prima della data di decorrenza della pensione indicata dall’interessato, riferito ad attività di lavoro svolta entro la medesima data, non rileva ai fini dell’incumulabilità.
Le Strutture territoriali INPS provvederanno a riesaminare d’ufficio i provvedimenti adottati in difformità ai chiarimenti contenuti nella circolare in esame.